Silhouette umanoide con anello luminoso — razionalità e controllo volitivo
Psichiatria Forense

Il modello di Morse sulla volitional incapacity: razionalità e responsabilità penale

Dr. Stefano Chialastri 8 Aprile 2026 Medico Psichiatra · L'Aquila

Stephen J. Morse — Ferdinand Wakeman Hubbell Professor of Law e Professor of Psychology and Law in Psychiatry all'Università della Pennsylvania — è tra i teorici più influenti nella filosofia del diritto penale e nella psichiatria forense contemporanea. Il suo contributo più originale riguarda la critica al concetto di "volitional incapacity" — l'incapacità volitiva — e la proposta di fondare l'irresponsabilità penale sul difetto di razionalità piuttosto che sulla mancanza di controllo degli impulsi.

Il problema teorico: libero arbitrio e responsabilità penale

Il punto di partenza di Morse è la critica a una confusione concettuale che pervade sia la riflessione filosofica sia la pratica forense: l'idea che la responsabilità penale richieda la dimostrazione del libero arbitrio nel senso metafisico del termine, e che il disturbo mentale possa escluderla privando il soggetto della capacità di scegliere liberamente.

Morse sostiene con forza che il diritto penale non richiede il libero arbitrio metafisico come condizione della responsabilità. I criteri legali per l'imputabilità non fanno riferimento alla libertà di autodeterminazione in senso filosofico, ma a capacità cognitive e volitive più specifiche e verificabili. Confondere questi piani genera quella che Morse chiama "neurolaw fallacy": l'errore di ritenere che le neuroscienze possano, dimostrando la determinazione causale del comportamento, risolvere questioni di responsabilità che appartengono a un piano normativo diverso.

Il modello della razionalità come fondamento della responsabilità

La tesi centrale di Morse è che il fondamento della responsabilità penale sia la capacità di razionalità — la capacità di percepire e valutare correttamente le ragioni per agire e astenersi dall'agire, di rispondere in modo appropriato alle considerazioni normative, di pianificare e controllare l'azione in base a tali valutazioni.

Chi possiede questa capacità è un agente responsabile: le sue azioni sono guidate dal ragionamento pratico, e il diritto penale può orientare il comportamento attraverso la minaccia della sanzione. Chi manca di questa capacità — a causa di un disturbo mentale che compromette strutturalmente la valutazione delle ragioni per agire — non è un destinatario appropriato della pena retributiva.

In questa prospettiva, elemento cognitivo (capacità di intendere) e volitivo (capacità di volere) non sono separabili come spesso si presuppone nella tradizione giuridica continentale. La "volontà" non è una facoltà autonoma che si affianca alla cognizione: è il risultato del processo pratico di valutazione delle ragioni per agire.

La critica alla volitional incapacity

Il contributo più controverso di Morse è la critica sistematica all'idea di "incapacità volitiva" come fondamento autonomo dell'irresponsabilità penale. Il Model Penal Code americano (ALI, 1955) aveva incluso accanto al prong cognitivo un prong volitivo: l'impossibilità di conformare la propria condotta ai requisiti della legge. Dopo l'assoluzione di John Hinckley, il Congresso americano aveva eliminato il prong volitivo con l'Insanity Defense Reform Act del 1984.

Morse condivide la scelta di eliminarlo, ma per ragioni epistemologiche: non è possibile distinguere in modo affidabile tra un impulso che non si è potuto resistere e uno che non si è voluto resistere. Come afferma in un passaggio celebre: "how can we distinguish the irresistible from the merely unresisted?" (Morse, 2002). Nessuno strumento clinico consente questa distinzione con il grado di certezza che una decisione giudiziaria richiede.

L'errore diagnostico in sede forense

Morse è esplicito nel mettere in guardia contro quello che chiama "the diagnostic category mistake": l'errore di ritenere che la diagnosi psichiatrica implichi di per sé conclusioni sulla responsabilità. Una diagnosi di schizofrenia non risponde alla domanda "aveva la capacità di intendere e volere al momento del reato". Una diagnosi di disturbo antisociale di personalità non basta a fondare l'irresponsabilità.

La diagnosi è necessaria ma non sufficiente. Ciò che la perizia deve dimostrare è il nesso funzionale tra il disturbo mentale diagnosticato e la specifica condotta criminosa: il disturbo, al momento del reato, comprometteva la razionalità del soggetto in modo da privarlo della capacità di comprendere il disvalore dell'atto o di conformarsi alla norma? Questa impostazione è coerente con quanto richiesto dalla Cassazione italiana, che ha più volte affermato che il perito non può limitarsi a diagnosticare, ma deve argomentare il nesso tra diagnosi e compromissione delle capacità al momento del fatto.

Implicazioni per la struttura della perizia psichiatrica

Il modello di Morse si traduce in tre passaggi distinti per la perizia forense. Primo: la diagnosi psicopatologica con ricostruzione retrospettiva fondata su documentazione clinica, distinguendo tra stato al momento del fatto e stato attuale. Secondo: l'analisi della sintomatologia specifica al momento del reato — non la diagnosi in astratto, ma la fenomenologia concreta: intensità, carattere e relazione con la condotta. Terzo: il nesso funzionale: il disturbo, nella sua manifestazione concreta al momento del fatto, comprometteva la capacità di valutare le ragioni per e contro l'azione? La risposta è probabilistica, non apodittica — ed è il vero oggetto della valutazione dell'imputabilità.

Riferimenti bibliografici
Articolo redatto dal Dr. Stefano Chialastri con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale per la strutturazione e la revisione del testo. Il contenuto clinico e scientifico è stato verificato e validato dall'autore, che ne assume piena responsabilità professionale.
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Dr. Stefano Chialastri
Medico Psichiatra · Dirigente Medico ASL1 Abruzzo · L'Aquila
Specializzato in psichiatria clinica, psicofarmacologia e psichiatria forense. Master II Livello in Criminologia Clinica e Psichiatria Forense (Sapienza, Roma). CTU presso il Tribunale di L'Aquila. Ambulatorio A.L.P.I. — P.O. San Salvatore, L'Aquila.
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